Art. 1.

      1. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia di cui all'articolo 34, comma 5, non si applicano nei casi previsti dal presente comma».